Quota di partecipazione alla spesa farmaceutica
La Regione Piemonte ha previsto un ticket sui farmaci mutuabili
euro 2,00 per pezzo prescritto, fino ad un massimo di euro 4,00 (cioè 2 pezzi) per ricetta.
Esenzione parziale per patologia
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Alcune patologie croniche danno diritto al cittadino all'esenzione parziale dal pagamento del ticket regionale( sui farmaci correlati alla patologia)
In questo caso il ticket è di 1€ per confezione di farmaco(massimo 3 confezioni)
Il riconoscimento della patologia cronica viene effettuato dai servizi di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del cittadino. Il medico deve riportare sulla ricetta del Servizio sanitario nazionale il codice della patologia che dà diritto all'esenzione parziale. -
Anche per gli antibiotici in confezione monodose, i farmaci somministrati esclusivamente per fleboclisi e farmaci a base di interferone (per i soggetti affetti da epatite cronica), è prevista una quota fissa di euro 1 a pezzo fino ad un massimo di euro 4 e sei confezioni.
Esenzione totale per invalidità
I cittadini totalmente esenti in Regione Piemonte rientrano nelle seguenti categorie:
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grandi invalidi del lavoro;
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invalidi civili al 100%;
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ciechi e sordomuti ex art. 6 legge n. 482/68;
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pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia;
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detenuti e gli internati ex art. 1, legge 22 giugno 1999, n. 230;
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danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex lege n.238/97, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/92;
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invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
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soggetti affetti da malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
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invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all'ottava;
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invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
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vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
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infortunati sul lavoro.
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i pazienti affetti da dolore severo, in caso di una patologia neoplastica o degenerativa (l'esenzione riguarda però soltanto i medicinali oppiacei).
Esenzioni totale per reddito 1/1/08
Dal 1° gennaio 2008 tutti i piemontesi facenti parte di nuclei familiari con reddito complessivo inferiore a 36.151,98 euro, indipendentemente dall'età, non pagheranno più il ticket sui farmaci.
Ai fini dell'esenzione per motivi di reddito, per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante ai fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall'interessato, dal coniuge non legalmente separato e dagli altri familiari a carico, cioè quelli non fiscalmente indipendenti, in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro.
Coloro che vogliono usufruire di questo diritto avere un attestato rilasciato dall'Asl sulla base di un'autocertificazione.(Modulo allegato). Questo attestato dovrà essere fatto vedere al medico di famiglia che apporrà il codice di esenzione sulle ricette del sistema sanitario Nazionale.
La stessa operazione dovranno compierla i disoccupati in attesa di prima occupazione compresi negli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego, gli iscritti alle liste di mobilità e i lavoratori in cassa integrazione straordinaria, per i quali una precedente delibera del marzo 2006 aveva predisposto l'esonero.
Rimangono invece validi fino a giugno 2009 gli attestati rilasciati agli anziani ultrasessantacinquenni.
Scarica il modulo per esenzione
Abolizione del ticket sui farmaci a brevetto scaduto ( dal 1° luglio 2005)
Tutti i medicinali (equivalenti o specialità) a brevetto scaduto sono esentati dal ticket.
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Se vengono prescritti farmaci di prezzo superiore al prezzo rimborsabile, il farmacista, dopo aver informato l'assistito, è tenuto a consegnare il farmaco (equivalente o specialità) disponibile nel normale ciclo distributivo avente prezzo allineato a quello rimborsabile - anche se di forma farmaceutica solida orale diversa.
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nei casi in cui il medico abbia espresso sulla ricetta la volontà di non sostituibilità del farmaco prescritto (per es. "sic volo") oppure l'assistito non accetti la sostituzione proposta, il farmacista consegna il farmaco prescritto, ponendo a carico dell'assistito stesso la differenza tra il prezzo di riferimento ed il prezzo del farmaco prescritto;
Sono esentati dal pagamento della differenza fra il farmaco prescritto ed il prezzo del farmaco equivalente i pensionati di guerra titolari di pensioni vitalizie (individuati dai codici nazionali G01 e GO2) nonché gli invalidi vittime del terrorismo ed i loro famigliari ex legge 206/2004 (individuati dai codici V 01 e V 01.2.) .
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